Pavel A. Florenskij
Citazione di Benedetto XVI domenica scorsa al Regina Coeli.
L'associazione AMICI di SIMONE TANTURLI è una ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ed è accreditata ad operare in regime di L.80/2005 (+ dai - versi). Per questo le donazioni di aziende e persone fisiche sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
BONIFICO BANCARIO:
Come causale del bonifico occorre indicare che è una donazione/erogazione liberale perchè da diritto alla deduzione fiscale, diversamente dalle quote associative (che possono essere pagate sempre tramite bonifico bancario) che non danno nessun beneficio fiscale.
La deduzione fiscale spetta solo se l'erogazione avviene tramite mezzi rintracciabili (banca, bollettino di c/c, etc..)
Donazione ed erogazione liberale sono in sostanza la stessa cosa.
Tecnicamente si usa il termine erogazione liberale
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86
Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus
Rif.: art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d’imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.
In alternativa
Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86
Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
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